A. c. di Chiara Chies
C’è posta per te, bullo: il codice penale ti scrive.
Leggi questa letterina: ti può essere molto utile.
Innanzitutto ti racconto la storia di Leonardo, quindicenne di Senigallia, che lunedì 14 ottobre – una settimana fa – si è tolto la vita. Era vittima di bullismo. Alcuni compagni lo aggredivano da tempo. Ne ha parlato con un docente; voleva lasciare la scuola. Alla fine non ce l’ha fatta a sopportare tutto e si è sparato, con la pistola del padre.
Ora, devi sapere che le condotte che portano una persona a farla finita io le considero “Istigazione al suicidio” e prevedo sanzioni come la reclusione da 5 a 12 anni.
Ah, dimenticavo: sai che, per quanto mi riguarda, si è responsabili dal compimento del 14° anno d’età, non del 18°? Tienilo ben presente!
Quindi, bullo che ti senti padrone del mondo, sappi che per me sei un criminale. Poi, è anche vero che, siccome bullismo e cyberbullismo sono fattispecie che coinvolgono minorenni, generalmente i “Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie” applicano misure coercitive non penali, insieme ad un percorso di mediazione o ad un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. In pratica si finisce in una comunità.
Il Parlamento ha approvato in questi ultimi anni due leggi importanti: la Legge 71 del 2017 e la Legge 70 del maggio 2024. Vi ha inserito norme che sono centrate più che altro sulla prevenzione di questi fenomeni e prescrivono attività ed iniziative per le scuole e gli enti del territorio. C’è poco spazio per le sanzioni, lì; perché a queste ultime ci penso io! E io non scherzo!
Bullismo fisico, verbale, relazionale, sessuale, discriminatorio, diretto o indiretto per me corrispondono a: delitto di percosse (art. 581), lesioni (art. 582), minaccia (art. 612), molestia o disturbo alle persone (art. 660), diffamazione (art. 595, aggravata se commessa usando strumenti informatici - e su questo voi giovani rischiate parecchio) e, appunto, istigazione al suicidio. Se oltre alla persona vengono presi di mira anche i suoi beni (sottratti o danneggiati), io prevedo reati quali il danneggiamento (art. 635), il furto (art. 624), la rapina (art. 628), l’estorsione (art. 629).
Qualche giudice, ultimamente, sta applicando anche ai casi di bullismo le norme previste dal D.L. 11/2009, convertito poi nella Legge 38/2009, per cui potresti anche essere accusato di “stalking” (art. 612-bis cod. pen.).
La Corte di Cassazione ha ravvisato anche ipotesi del reato di atti persecutori (art. 612 bis) in episodi di soprusi e scherni commessi contro uno studente, a scuola.
La violenza ha tanti volti. Ricordati che viene considerata violenza da bullismo qualsiasi atto o fatto compiuto da te, bullo, per coartare la libertà fisica o psichica della tua povera vittima, inducendola a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà, comprimendo la sua libertà di autodeterminazione e di azione. Ti cito, ad esempio, la sentenza 163 del 2021 della Corte di Cassazione, nella quale viene riconosciuto il reato di violenza privata (art. 610 cod. penale) in un fatto di bullismo; pena: reclusione fino a 4 anni. E credimi: anche 4 ore di reclusione sono già una pena!
Adesso concludo come ho iniziato, cioè presentandoti un’altra storia: quella di Willy Monteiro Duarte. Era nato il 20 gennaio 1999. Era sensibile ed altruista; è stato ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro, poco
lontano da Roma, dalla violenza di coetanei, punito per esser intervenuto in difesa di un ragazzo, preso di mira da una gang di giovani criminali. Oltre ad esser stato insignito della Medaglia d’oro al valore civile alla memoria, è stato ricordato con l’istituzione della “Giornata del rispetto” che la legge ha voluto proprio nel giorno del suo compleanno. Ma tu non aspettare il 20 gennaio per fare della tua giornata una giornata del rispetto (anche di te stesso)!
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